Permessi: la “guida operativa” dell’Aran

23/06/2015 – Come si fa a usufruire  delle sette tipologie di permesso previste dai contratti: l’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ha raccolto e sistematizzato in una “Guida operativa” per la sanità appena pubblicata sul suo sito istituzionale le indicazioni di contratti e leggi. La “Guida operativa”

Partecipazione a concorsi ed esami;  lutto;  matrimonio;  particolari ragioni personali;  assemblee sindacali; partecipazione a progetti terapeutici di riabilitazione;  diritto allo studio: sono queste le sette motivazioni per cui un dipendente del Servizio sanitario nazionale (in particolare del comparto in questo caso) può chiedere un permesso , sia retribuito che non retribuito.

E l’Aran ha pubblicato in questi giorni sul suo sito istituzionale una “Guida operativa” – allegata – sui permessi, in cui si ricordano non solo le regole per richiederli, ma anche i diritti e i doveri del personale e delle amministrazioni.
Permessi per concorsi, esami, aggiornamento
A regolamentarli per il comparto è l’articolo 21 del contratto del 1 settembre 1995. Al personale a tempo indeterminato sono concessi, a richiesta, permessi retribuiti  al massimo per 8 giorni l’anno che devono essere motivati con questi motivi, “debitamente documentati”:   partecipazione a concorsi o esami, ma solo per i giorni di svolgimento delle prove; aggiornamento professionale facoltativo, connesso all’attività di servizio. Questi permessi spettano anche al personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale, in proporzione rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa secondo quanto prescrive la regola del contratto del 7 aprile 1999, modificato dal contratto del 20 settembre 2001 in base alla quale “Per il tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai Ccnl…” . Se il part time è di tipo orizzontale, i permessi spettano per intero, con gli stessi termini e modalità del personale a tempo pieno. Naturalmente il dipendente dovrà informare preventivamente gli uffici secondo modalità e percorsi previsti dall’organizzazione interna dell’azienda.
Permessi per lutto
Per il comparto sono regolati dal contratto del 1 settembre 1995 e da quello integrativo del 20 settembre 2001. Il personale a tempo indeterminato ha diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi consecutivi per evento se è deceduto il coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado. Per stabilire il grado di parentela o affinità si fa riferimento alle norme del codice civile. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale il permesso per lutto, non frazionabile, spetta per intero solo se nei periodi di lavoro secondo la regola prevista sempre dal contratto del 7 aprile 1999, modificato dal contratto del 20 settembre 2001 in base alla quale “In presenza di impegno ridotto verticale…il permesso per matrimonio…..e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi”. Invece, al personale in part time orizzontale i permessi per lutto spettano per intero, come al personale a tempo pieno.
Permessi per matrimonio
Anche in questo caso per il comparto sono regolati dal contratto del 1 settembre 1995 e da quello integrativo del 20 settembre 2001. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ha diritto a un permesso di 15 giorni consecutivi, da richiedere entro 30 giorni dall’evento. Per  chi ha un part time verticale il permesso spetta per intero solo nei periodi che coincidono con la prestazione lavorativa secondo la regola sempre dei contratti del 7 aprile 1999 e del 20 settembre 2001 in base alla quale “In presenza di impegno ridotto verticale…il permesso per matrimonio… e i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi”. Chi ha il part time orizzontale invece il permesso spetta per intero come per il personale a tempo pieno.
Permessi per motivi personali o familiari
Nel comparto sono regolati dal contratto del 1 settembre 1995, dall’integrazione prevista dal contratto del 19 aprile 2004, dal contratto del 7 aprile 1999 e da quello integrativo del 20 settembre 2001. E ci sono anche le previsioni del decreto legge 112/2008 legge 133/2008), con le circolari applicative della Funzione pubblica n. 7 e 8 del 2008. Al personale a tempo indeterminato sono concessi 3 giorni lavorativi l’anno di permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari “debitamente documentati”, compresa la nascita dei figli. La legge 133 ha stabilito l’obbligo di una quantificazione a ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti o i contratti collettivi prevedono una fruizione alternativa in ore o in giorni. Quindi questi permessi, per il personale del comparto, sono accessibili solo in ore e il limite complessivo è di 18 ore annuali che potranno essere utilizzate anche per visite specialistiche, terapie mediche o accertamenti clinici e diagnostici non effettuabili in orari diversi da quello di lavoro. I permessi retribuiti possono essere concessi anche per testimonianze per fatti non d’ufficio e per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono impossibile raggiungere la sede di servizio. Non rientrano in questo calcolo i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli delle autorità competenti. I permessi per motivi personali o familiari, spettano al personale a tempo parziale verticale e orizzontale in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa.
Il personale a tempo determinato può utilizzare i 10 giorni di permesso non retribuito previsti per il comprato dal contratto del 1 settembre 1995, modificato da quello del 20 settembre 2001.
Permessi brevi da recuperare
Per il comparto il contratto di riferimento è sempre quello del 1 settembre 1995. Il personale d a tempo indeterminato e determinato può chiedere al dirigente della sua unità organizzativa di assentarsi per un periodo non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, se questo è costituito da almeno 4 ore consecutive. I permessi brevi non possono superare le 36 ore l’anno e devono essere recuperati entro il mese successivo. In caso di mancato recupero si procede alla decurtazione proporzionale della retribuzione.
Permessi orari per assemblee
Nel comparto si fa riferimento al contratto del 20 settembre 2001. Il personale a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali  per un numero massimo di 12 ore l’anno retribuite pro capite. I permessi spettano al personale a tempo parziale verticale e orizzontale in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa.
Permessi per lavoratori portatori di handicap per progetto terapeutico di riabilitazione
Per il comparto (ma questa tipologia non vale per la dirigenza) il riferimento è ancora il contratto del 20 settembre 2001. Il personale a tempo indeterminato per il quale è accertata (da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata) la condizione di portatore di handicap e che è sottoposto a un progetto terapeutico di riabilitazione (predisposto dalle stesse strutture) ha diritto a permessi orari giornalieri retribuiti di due ore per tutta la durata del progetto di recupero che non si cumulano con quelli previsti dalla L. 104/1992.
Permessi per il diritto allo studio
Il riferimento è al contratto del 20 settembre 2001 e alla circolare della Funzione pubblica n. 12/2001. Al personale a tempo indeterminato sono concessi, anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’azienda, permessi retribuiti al massimo per 150 ore individuali l’anno e con il limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato. I permessi sono concessi per la partecipazione a corsi per titoli di studio universitari, post-universitari, scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami (quindi il giorno dell’esame). I permessi non possono essere concessi per la preparazione degli esami. Se le richieste superano il 3%, per la concessione si rispetta l’ordine di priorità secondo i criteri stabiliti sempre dal contratto. Questi permessi spettano al personale in part time verticale e orizzontale in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa.
Permessi per il mandato sindacale
Il riferimento è il contratto quadro del 7 agosto 1998 e quello del 26 settembre del 2008, sui permessi e distacchi sindacali. I componenti delle Rsu e i dirigenti sindacali delle organizzazioni rappresentative non in aspettativa/distacco, possono usufruire di permessi sindacali retribuiti giornalieri e orari sia per la partecipazione a trattative sindacali che per partecipare a convegni e congressi di natura sindacale. Le ore di permesso che possono essere concesse a ciascun sindacato dipendono dal monte ore annuo effettuato, secondo i criteri del contratto quadro del 17 ottobre 2013 per la ripartizione dei distacchi e permessi per il triennio 2013 – 2015.
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
I contratti di rifermento sono sempre quelli quadro del 1998 e del 2008. I dirigenti sindacali non in aspettativa/distacco, componenti di direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali delle associazioni sindacali rappresentative, possono avere ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipazione alle riunioni. Le ore di permesso sono state stabilite dal contratto quadro del 26 settembre 2008. I sindacati rappresentativi di una stessa sigla possono consentire utilizzazioni in forma compensativa delle ore di permesso tra comparto e area dirigenziale o tra diversi comparti e/o aree, ma devono comunicare preventivamente i nomi dei dirigenti sindacali che usufruiranno dei permessi.
Permessi sindacali non retribuiti
Il contratto di riferimento è quello quadro del 1998 in cui si prevede che i componenti delle Rsu e i dirigenti dei sindacati rappresentativi non in aspettativa/distacco, possono usufruire di 8 giorni l’anno – cumulabili anche trimestralmente – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipare a trattative sindacali o a congressi o convegni sindacali. Chi intende utilizzare questi permessi lo deve comunicare per scritto al datore di lavoro almeno 3 giorni prima, attraverso la propria organizzazione sindacale.

Allegati (3)